di Alberto Prunetti

fotorom_vicenza.jpgI lettori di Carmilla ricorderanno l’episodio di una quindicenne rom, A.V., accusata di aver tentato di “rubare” lo scorso maggio una bambina (1) in un appartamento di Ponticelli, vicino Napoli. Si è trattato di un episodio che ha costituito un alibi per un pogrom ai danni dei rom che vivevano nei dintorni di Napoli e che è stato utilizzato dal governo come detonatore per giustificare un giro di vite che sta portando all’approvazione di alcune norme liberticide eufemisticamente definite “pacchetto sicurezza”.
Ma la novità sta nel fatto che per la prima volta, lo scorso 12 gennaio, un giudice ha emesso una condanna di colpevolezza ai danni di una donna rom per l’accusa di sequestro di persona. Sul processo sono emerse, secondo la difesa, alcuni elementi che lasciano riflettere.


L’impianto del processo si è basato esclusivamente sulle dichiarazioni dell’accusa, la cui ricostruzione vedrebbe la ragazza rom introdursi nella casa di una donna di Ponticelli. Approfittando del fatto che questa — cito qui la sintesi di un comunicato del Soccorso Legale di Napoli – “si era recata in camera da letto […] lasciando la figlia neonata da sola nella stanza accanto,[la rom] sarebbe riuscita a “prendere” la neonata, slacciandola dal suo seggiolone, e a uscire dall’appartamento, il tutto in pochissimi secondi, senza produrre il minimo rumore e senza provocare il pianto della bambina”. A un certo punto la madre della bambina, che fino a quel momento non si era accorta assolutamente di nulla, “[…] vedeva finalmente la quindicenne rom sul pianerottolo in procinto di allontanarsi con la neonata in braccio; riusciva, dunque, a strappare la figlia dalle braccia della rapitrice, a bloccarla e a farla arrestare, coinvolgendo una folla che si è subito scagliata violentemente contro la piccola rom”.

L’avvocato Cristian Valle — difensore della ragazza rom nel procedimento, contattato nella stesura di questo articolo — ha sottolineato alcune lacune procedurali emerse nel corso del processo, che qui riassumiamo:
“_l’imputata non ha avuto la necessaria traduzione degli atti legali nella lingua da lei conosciuta, come prescritto dalla legge ed eccepito in più occasioni dalla difesa, che ha anche chiamato come testimone la mediatrice culturale che segue la minore nel carcere di Nisida e che ha confermato che la ragazza non capiva l’italiano al momento dell’arresto. Ciò nonostante, il Tribunale ha respinto l’eccezione della difesa sulla base delle affermazioni degli agenti che hanno proceduto all’arresto e che hanno dichiarato che la quindicenne rom ha risposto alla domanda: _come ti chiami? Questo, secondo il Tribunale, proverebbe la conoscenza dell’italiano.
_la ragazza non ha goduto del patrocinio gratuito, richiesta presentata dal difensore, ma che è stata respinta con l’assurda motivazione che la piccola rom, tra l’altro dichiarata minore non accompagnata, possa avere ingenti patrimoni nel paese di origine;
_la madre è stata considerata pienamente credibile, nonostante le contraddizioni e l’inverosimiglianza del suo racconto e nonostante una consistente letteratura giuridica abbia dimostrato l’inconsistenza di questi resoconti (Cfr. nota 1 in basso);
_molte delle domande che il difensore della rom ha cercato di rivolgere alla donna sono state ritenute dal Tribunale non rilevanti e respinte, comprese quelle circa un precedente per falsità ideologica della madre della neonata; respinta anche la semplice richiesta di ottenere una piantina della casa per poter verificare la plausibilità delle dichiarazioni dell’accusa. In definitiva, conclude l’avvocato, “si è impedito che il contro-interrogatorio della donna (unica testimone e accusatrice di una minore) si svolgesse con il dovuto approfondimento, respingendo le domande del difensore della rom e blindando la deposizione della donna italiana, ritenuta a priori pienamente credibile”.
_nonostante la ragazza fosse una minore, e una minore che si trova in uno stato di abbandono — visto che i suoi familiari sono scomparsi dal momento del pogrom — la ragazza non ha goduto di alcun beneficio di legge a partire dalla sua condizione già vulnerabile.
_il fatto che la ragazza continuasse a dichiararsi non colpevole ha rafforzato la gravità della sua situazione (dichiararsi colpevoli è la triste strategia di molti immigrati che sperano almeno di ricevere diminuita una pena che viene loro descritta come inevitabile). In questo caso la difesa ha chiesto, anche in considerazione degli otto mesi di carcerazione preventiva, l’applicazione della ‘messa alla prova’, istituto del diritto minorile che prevede un percorso alternativo al carcere, con l’inserimento in una struttura comunitaria, ma il Tribunale ha negato questa chance perché la minore si è rifiutata di “confessare”.

Infine il Tribunale non ha nemmeno derubricato il reato in sottrazione di minore (reato specifico previsto dalla legge ). A.V. è stata condannata in primo grado per sequestro di persona con l’aggravante della minorata difesa. Se la condanna venisse confermata in secondo grado, si tratterebbe di un terribile precedente che offrirebbe un abito giudiziario a quello che è un diffuso stereotipo razzista.

I rom scacciati da Ponticelli occupavano un’area che sarà presto riconvertita in un progetto edilizio. Al loro posto infatti verrà realizzata l’ennesimo mostro edilizio: Palaponticelli, un progetto faraonico destinato, si legge nelle pagine web del Comune di Napoli, ad “attività legate alla cultura, alla musica e allo spettacolo” in un’area “attualmente in condizioni di abbandono e degrado”.

Le razze forse non esistono, ma il razzismo sì: funziona, paga, libera dal “degrado” e getta le fondamenta di attività legate alla cultura, alla musica e allo spettacolo.

Altre letture su Carmilla:

Luoghi comuni contro Rom e Sinti

Brava gente

Note:

(1) Su Carmilla ho provato a dimostrare nell’articolo Luoghi comuni contro Rom e Sinti che dietro alla leggenda metropolitana del rom ladro di bambini c’è solo un mito razzista. A sostegno delle mie parole posso adesso citare la pubblicazione di una ricerca condotta da un gruppo di ricercatori coordinati da Leonardo Piasere dell’Università degli studi di Verona. Una parte di questa ricerca è stata appena data alle stampe per la cura di Sabrina Tosi Cambrini: La zingara rapitrice esamina minuziosamente le carte processuali di tutti gli episodi in cui una notizia di reato per sequestro di minore da parte di una rom è arrivata presso gli sportelli delle procure italiane, negli anni dal 1986 al 2007. In questi anni i ricercatori segnalano 40 accuse di rapimento da parte di rom. Di queste solo sette hanno portato all’attivazione di un procedimento penale. Tutte e quaranta si sono dimostrate infondate e non c’è mai stata alcuna condanna (ennesima dimostrazione che tra le carte giudiziarie da una parte e quello che i giornalisti scrivono e il senso comune reputa dall’altra, c’è spesso una distanza che si può colmare solo con pregiudizi razzisti e leggende metropolitane).
La sceneggiatura tipica dei racconti delle madri che hanno denunciato una rom per aver tentato di portar via il loro bambino è estremamente convenzionale, e ribadisce il carattere stereotipo e favolistico di questi episodi: l’accusatrice è l’unica testimone ed è la madre del bambino che si vorrebbe rapito; è una giovane donna, di solito madre del primo figlio di pochi mesi; è una madre coraggio che riesce a sventare il sequestro del proprio figlio.

(2) Link al sito dell’autore della foto: http://zooocram.noblogs.org/category/generale