di Sandro Moiso
Andrea Salvatore, Carl Schmitt. Eccezione / Decisione / Politico / Ordine concreto / Nomos, DeriveApprodi, Roma 2020, pp. 88, 9,00 euro
«Temo i lettori superficiali» (Carl Schmitt, Interrogatorio n. 2161, Norimberga 29 aprile 1947)
Il pensiero di Carl Schmitt (1888-1985), comunque lo si voglia considerare, continua ancora oggi a porre questioni di estremo interesse. La lettura di queste riflessioni intorno all’opera del filosofo, giurista e politologo, offerte da Andrea Salvatore, docente di Filosofia politica presso il dipartimento di Filosofia dell’Università di Roma Sapienza, permette di coglierne i motivi di attualità, sdoganandolo di fatto dall’ambito quasi esclusivamente giuridico e dall’area del pensiero politico conservatore o fascista in cui a lungo è stato relegato.
Certo la sua adesione al regime nazista fin dal maggio del 1933 e il fatto che egli abbia mantenuto la sua carica di docente presso l’Università Humboldt di Berlino, da quello stesso anno fino al 1945, non hanno certo contribuito a suscitare a “sinistra” l’attenzione nei confronti del suo pensiero. Eppure, eppure… le sue riflessioni sulle dinamiche politico-giuridiche che rendono attuative e condivise le norme che regolano lo Stato e la società moderna rimangono tutt’ora decisamente interessanti, proprio per la spregiudicatezza delle sue formulazioni.
Va detto subito, piaccia o meno, che il pensiero di Carl Schmitt non ammette alcuna possibilità di cambiamento sostanziale di un sistema politico-giuridico dato in assenza di un suo rovesciamento. Al contrario del pensiero riformista in passato o politically correct e liberal odierno che hanno invece preteso o ancora pretendono che ciò possa avvenire senza scosse. In questo senso, al di là delle intenzioni del giurista e filosofo tedesco, a seguito di una lettura più attenta e meno prevenuta, molte delle sue formulazioni possono rivelarsi utili, rivelatorie e dirompenti, tanto quanto lo sono state per lungo tempo quelle di Niccolò Machiavelli sul potere e la formazione dello Stato moderno1.
Andrea Salvatore prende in esame i concetti più significativi, riassunti nel titolo del saggio, che stanno alla base della sua opera, ma qui, per necessaria concisione e brevità, si proverà a commentarne sinteticamente soltanto due: eccezione e decisione. Attualissimi, soprattutto in una situazione caratterizzata da un’autentica pandemia emergenziale quale è quella in cui stiamo tutti vivendo.
La prima è, nel pensiero di Schmitt, fondativa della sovranità ovvero del potere dello Stato, qualsiasi sia la forma politico-istituzionale che questo assume: «Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione»2. Infatti, come afferma Salvatore fin dall’Avvertenza, il politologo tedesco è:
l’Apostolo dell’Eccezione, lo stregone venerando e terribile che evoca e raduna le forze demoniache del caos, che richiama l’origine artificiale e periclitante di ogni ordinamento, che disvela il nulla a fondamento dell’ordine moderno e delle finzioni concettuali chiamate, legittimandola in qualche modo e misura, a puntellare la struttura dell’istituzione principe della storia occidentale: lo Stato3.
L’eccezionalità e la facoltà/forza di deciderne gli aspetti formali e strutturali costituiscono quindi le condizioni che devono sostanziare ogni governo poiché, se nelle fasi “normali” o non periclitanti, la normativa vigente è sufficiente a governare l’esistente e a dirimerne le contraddizioni, è proprio nella gestione di una fase inaspettata, e dunque potenzialmente pericolosa, che si esprime la vera autorità, riconosciuta come tale.
Soffermiamoci solo per un istante a riflettere sull’eccezionalità e sull’emergenza in cui da anni siamo immersi. Governi tecnici, Dpcm, restringimento delle libertà personali, militarizzazione dei territori e della società, obblighi e, non dimentichiamolo mai, politiche securitarie manifestatesi attraverso i respingimenti massivi alle frontiere oltre che nelle missioni militari all’estero dedite formalmente a garantire la sicurezza dei cittadini, sono diventati il pane quotidiano della vita politica e sociale.
La pandemia e la sua dichiarazione a livello planetario, oltre che nel micromondo italico la nascita del governo Draghi, ne costituiscono soltanto l’ennesimo e più aggiornato corollario. In un contesto in cui da anni crisi economica, ambientale e sociale agitano acque in cui le vecchie norme di navigazione sembrano non essere più sufficienti a ridefinire una rotta verso la salvezza.
Il mare è in tempesta e i porti un tempo considerati sicuri sono in fiamme precludendo così l’uso delle vecchie mappe e dei punti di riferimento più consueti.
L’eccezione è di per sé un evento non previsto, un’alterazione del corso normale delle cose, uno scarto, un’eccedenza rispetto alla serie ininterrotta di fattispecie omogenee necessarie per il darsi
di un dato ordine. A seconda dell’intensità e dell’estensione di tale fenomeno deviante, si avranno delle ripercussioni sull’ordinamento giuridico più o meno rilevanti […] Nel caso in cui l’incidenza delle situazioni eccezionali sia tale da compromettere l’osservanza generalizzata della norma, e
dunque la sua vigenza, si ha quello che Schmitt definisce uno stato di eccezione […].
In quanto eccezionale, si tratta di una casistica assolutamente minoritaria, tale per cui – lo ripetiamo, ché non pochi sono gli equivoci sorti al riguardo – la concezione classica della sovranità, come anche l’architettura costituzionale che su di essa si è venuta costruendo nei secoli, nella pressoché totalità dei casi si rivela perfettamente adeguata alle circostanze; vale a dire che essa dà esaustivamente conto di come funzionano le cose e predispone tutti gli accorgimenti giuridici necessari a che le cose funzionino.
[…] Il problema, come detto, si pone per il semplice – ma decisivo – fatto che di tanto in tanto si danno delle circostanze eccezionali in cui l’esercizio della sovranità, che di norma risulta efficace nelle modalità previste dall’ordinamento vigente, smette di risultare tale e si rivela dipendente da qualcosa d’altro, cui dunque spetta la qualifica di autentico sovrano.
Quando si dà una situazione del genere? Si dà ogniqualvolta si venga a creare uno stato di cose, una situazione concreta, che rende di fatto inoperanti, il che significa inosservate (e talvolta finanche inosservabili), le norme di un certo ordinamento. Detto altrimenti, si è di fronte a una condizione eccezionale, data dal fatto che le prescrizioni di legge che fino a quel momento avevano dato prova di riuscire a regolare efficacemente i rapporti sociali si rivelano all’improvviso inefficaci, vale a dire non più in grado di assicurare un ordine effettivo (quali che siano le ragioni di detta inefficacia).
Ora – ed è questo lo snodo decisivo – che si dia una condizione tanto anomala da assurgere a stato di eccezione è questione che non dipende di per sé da una qualche evidenza «esterna», la cui effettiva presenza possa essere fatta dipendere dal riscontro di un criterio oggettivo (tasso di crimini commessi, incidenza delle diserzioni, carenza di beni essenziali, sistematicità del ricorso alla violenza, ecc.). Si tratta al contrario di una condizione sì fattuale, ma che si dà o non si dà del tutto indipendentemente da ogni risultanza altra rispetto alla disponibilità degli attori sociali a credere o non credere che essa si dia […].
Ciò non significa che lo stato di eccezione sia un concetto del tutto arbitrario, men che meno rilasciato alle idiosincratiche elucubrazioni dei singoli. Significa semplicemente che una situazione di emergenza, in cui le norme che regolano un dato contesto sociale sono poste in discussione al punto da venire disattese in misura più o meno ampia, diventa uno stato di eccezione se e solo se qualcuno è in grado di ottenere l’assenso, finanche un mero accondiscendere, da parte di un numero sufficientemente ampio di individui circa il fatto che quel qualcosa che si ha di fronte è realmente uno stato di eccezione.
Questo qualcuno – che come indica chiarissimamente la definizione schmittiana può essere chiunque (una carica istituzionale, un capopopolo, un condottiero, un dittatore, ecc.) – è il vero sovrano. E lo è proprio perché (e nella misura in cui) si dimostra in grado, in una concreta situazione storica, di decidere, nelle modalità accennate, se ci si trova di fronte a uno stato di eccezione […] Ciò comporta che questo chiunque è in grado di decidere, tra le altre cose, se l’attribuzione della sovranità prevista dall’ordinamento vigente sia da considerarsi ancora in vigore o meno. Dal che consegue che il titolare della sovranità indicato dalla norma non può essere, quantomeno non in ogni circostanza, il vero titolare della sovranità4.
A tutto ciò, per chiarire il ragionamento schmittiano, occorre aggiungere che:
Ecco dunque che, più che decidere sullo stato di eccezione, il sovrano decide dello stato di eccezione: decide cioè se esiste in concreto, qui e ora, una condizione tale da rendere di fatto inefficaci le prescrizioni di legge normalmente in essere (vale a dire, decide se lo stato di eccezione sussiste o meno) e, nel caso, cosa fare per rendere nuovamente vigente un ordine, sia esso lo stesso di prima o un altro (vale a dire, decide come superare la situazione di anomia che connota lo stato di eccezione).
La prima decisione (o, se si vuole, la prima parte della decisione) si concreta nel convincere – in modi che Schmitt lascia volutamente indeterminati, essendo qui decisivo il fatto dell’assenso, non le modalità del suo conseguimento, sicché i confini tra convinzione e costrizione possono farsi più sfumati – un numero sufficientemente ampio di individui del fatto che almeno parte significativa delle leggi vigenti sono, in quel dato frangente, in concreto inosservabili o, se anche osservate,
comunque inefficaci […]5.
E’ evidente come questo percorso sia esattamente quello messo in pratica da anni con l’opera di convincimento dell’opinione pubblica e di trasformazione del precedente stato diritto una volta che questo sia riconosciuto come obsoleto, se non pericoloso, da una significativa maggioranza di individui.
Però è proprio in queste osservazioni, probabilmente mutuate dalla necessità di giustificare l’avvento al potere di una forza altra rispetto a quella precedentemente dominante (nel caso specifico di Schmitt l’avvento del Nazismo a discapito della socialdemocrazia liberale che aveva retto le redini della Repubblica di Weimar fino all’avvento della grande crisi degli anni Trenta), che si apre una possibilità altra, una lezione per chiunque voglia chiudere con i governi precedenti oppure con il modo di produzione dominante.
Se non ci si accontenta del piagnisteo “democratico” tutto teso a rivendicare il mantenimento o il ritorno all’ordine precedente, per ingiusto e assassino che questo sia, si può intravedere all’interno della stessa dinamica (fatto mai negato da Schmitt, soprattutto nei suoi scritti successivi al secondo conflitto mondiale) la possibilità dell’iniziativa orientata alla rottura e alla destituzione del sistema per sostituirlo con un differente ordine politico e sociale.
Nell’eccezione, infatti, si apre la possibilità della rivolta indirizzata al rovesciamento di un sistema politico, economico, sociale che proprio nel suo agire ha dovuto riconoscere la propria incapacità di far fronte alle emergenze che esso stesso ha contribuito a creare. In altre parole la rivoluzione esce dall’utopia e diventa un campo del possibile, perché proprio là dove si manifesta formalmente la forza della sovranità, data quasi per scontata, si dimostra invece la sua intrinseca debolezza. A patto di aver saputo precedentemente resistere al richiamo delle sirene del partecipazionismo e dell’interventismo sociale interclassista, ancora tutte tese alla conservazione dell’esistente.
La dialettica del confronto amico/nemico che caratterizza il pensiero politico di Schmitt, aborrita da una Sinistra che trovò anni fa in Fausto Bertinotti il suo portavoce e tutor, può infatti chiaramente riassumere in sé la realtà profonda del conflitto sociale e delle contraddizioni insuperabili che sono sottese alla formazione e alla funzione di ogni governo di una società divisa in classi.
Così è il rischio per la stabilità dei governi a costituire la vera posta in gioco delle partite e delle campagne di opinione emergenziali messe in atto ormai in continuazione. Ma la partita ultima non è per la sicurezza dei cittadini nei confronti di pericoli esterni e neppure per la loro reale salute: la partita vera è quella che si gioca intorno ad un sistema che non può, e non intende, più garantire la sicurezza economica e sanitaria alla maggioranza dei suoi cittadini e che, ben conscio di questo, in nome della necessità di continuare l’opera di valorizzazione e concentrazione dei capitali, si chiude e si blinda sempre più nello stato di eccezione.
Qualsiasi prospettiva di ritorno allo stato di cose precedente è destinato a rivelarsi dunque sempre più illusoria e conservatrice mentre la stessa epidemia emergenziale (ovvero l’insieme di campagne e misure promosse per stabilizzare la sovranità del capitale, oggi sempre più anonimo e impersonale, come dimostrano i fallimenti a catena dei partiti parlamentari e delle loro inutili strategie) pone le basi e offre l’opportunità per spingere lo scontento e l’azione della maggioranza verso nuove e inaspettate direzioni6. A patto di saper cogliere il momento più opportuno per destituire il comandante della nave ormai incapace di dirigerla nell’interesse di una parte significativa, socialmente e politicamente, della comunità umana stessa.
E’, quest’ultimo, lo spazio del conflitto. Spazio che viene delimitato tra due parti: quella conforme all’esistente e quella deviante, ovvero tesa a soluzioni destinate a ridiscutere o addirittura ribaltare l’ordine normativo ed economico dato. E proprio all’interno di questo spazio conflittuale si pone il problema della decisione e del decisionismo schmittiano. Infatti, come afferma l’autore della sintesi del pensiero del filosofo e giurista tedesco: «Schmitt vuol dire decisionismo e decisionismo vuol dire Schmitt»7.
Cosa fare, infatti, qualora il deviante non intenda conformarsi? La soluzione che per esclusione ne deriva – separare il deviante dal gruppo dei non-devianti – rappresenta, ad avviso di Schmitt, la struttura formale e insieme il contenuto di ogni decisione politica: come vuole l’etimo latino del termine (de-cidere, in opera anche nel lemma tedesco, Ent-scheiden), decidere significa essenzialmente separare qualcosa da qualcos’altro, dividere, tagliar via. La decisione è dunque anzitutto un taglio, una cesura, una linea divisoria che rompe (con) l’unità originaria al fine di neutralizzare il conflitto che in essa insorge. Il conflitto viene risolto separando i contendenti; più precisamente, separando una parte (la deviante) dalle restanti (le conformi). La situazione normale si crea pertanto escludendo da un dato contesto quegli elementi la cui compresenza rende di fatto impossibile il darsi o il perpetuarsi di una situazione omogenea. Decidere significa, in altre e potenzialmente più sinistre parole, eliminare il disomogeneo.
L’eliminazione del disomogeneo può essere conseguita, a sua volta, in molti modi, secondo uno spettro di interventi assai diversificato. L’obiettivo fondamentale, comune alle diverse modalità di intervento, resta quello di assicurare che chi adotti comportamenti devianti che possono concretamente mettere a rischio la vigenza di un funzionante e risolutivo insieme di norme […] sia messo in condizione di non arrecare danno a quella compossibilità delle condotte – in questo, a livello pratico, si esaurisce l’omogeneità richiesta da Schmitt – che è condizione necessaria per il darsi e perpetuarsi di un ordine e dunque di un ordinamento. Un sistema di autonomie costituzionali, un assetto federale, il riconoscimento di determinati diritti a minoranze di varia natura, la concessione di statuti speciali (e finanche di una più o meno ampia indipendenza politica): pur limitandoci a quelli più propriamente giuridici, la gamma degli interventi, come si vede, è assai variegata. E tuttavia, nuovamente in conformità alla predilezione schmittiana per il caso-limite, se è vero che la tipologia degli interventi atti a garantire la separazione delle forme di vita mutuamente incompatibili è piuttosto ampia, resta il fatto che, almeno in caso di una inefficace o impossibile attuazione di simili misure, il ricorso alla violenza non può mai essere escluso8.
Ed è proprio in queste considerazioni che ritroviamo lo Schmitt più scomodo, non per la sua esperienza nella Germania nazista, ma per la sua intransigenza politica e filosofica:
Se c’è uno Schmitt più che mal sopportato da una parte più che consistente delle scienze sociali è il dissacrante teorico che insiste sul fatto, a suo giudizio tanto inoppugnabile quanto generalmente passato sotto silenzio, che non tutte le pratiche, le forme di vita, le condotte, possono essere incluse, vale a dire consentite, all’interno di un medesimo contesto politico […]. Il che significa che l’obiettivo o la promessa di un’inclusione assoluta, di marca democratica o meno, si rivela un’utopia o un inganno.
La politica, compresa la politica democratica, è – se non soprattutto, certamente anche – esclusione.
[…] Certo che si può escludere in modi molto diversi e che tale diversità fa un’assoluta differenza, ma resta il fatto che nessun sistema politico è in grado di aggirare la necessità dell’esclusione9.
Qualsiasi sistema può sopportare un certo grado di diversità, da qui la politica odierna dei diritti individuali e identitari, ma non può sopportare una devianza che ne neghi l’autorità e il diritto ad esercitare il governo della società. La riforma coincide dunque spesso con una politica di conservazione che determini sempre meglio i limiti di ciò che è consentito e di ciò che non è consentito. Secondo Schmitt:
Una caratteristica fondante, costitutiva e inaggirabile della decisione è la sua totale arbitrarietà. La decisione è arbitraria nel senso che l’unico vincolo che essa deve rispettare è quello di assicurare condizioni fattuali che rendano possibile la vigenza di una situazione normale tramite l’esclusione degli elementi a ciò ostativi. Per il resto, si è liberi di decidere come meglio si ritiene opportuno al fine di assicurare tale obiettivo.
Detto altrimenti, a patto che si riveli efficace, la scelta dei tempi, dei mezzi, delle modalità e dell’estensione, come anche di ogni altra variabile in gioco, è totalmente insindacabile e interamente rimessa a chi si dimostri in grado di far valere la propria decisione.
La decisione, in sostanza, deve «semplicemente» preoccuparsi di assicurare un ordine quale che sia: come assicuri tale ordine è del tutto irrilevante. In questa prospettiva, è legittima qualsiasi decisione che si sia rivelata – e fintantoché si riveli – in grado di creare una forma politica, vale a dire di assicurare la stabilità di un determinato assetto sociale nelle condizioni possibili in un dato contesto: se riesce in questo tentativo, qualsiasi agire politico è per ciò stesso legittimo/legittimato, indipendentemente da ogni altra circostanza, criterio, limite, condizione […] E’ evidente – o almeno lo è per Schmitt – che non esiste una condotta di per sé normale (quasi si trattasse di un dato di natura), rispetto alla quale ogni azione che non vi si conformi si configura come un caso di devianza. Detto altrimenti, ogni condotta è deviante rispetto a ogni altra: assumere una certa condotta come normale è sempre una forma, inevitabile quanto innegabile, di prospettivismo. Non si insisterà mai abbastanza – non foss’altro perché in più occasioni è lo stesso Schmitt a negarlo – sul fatto che in una prospettiva decisionistica ogni identità non può che essere l’esito artificiale di un processo di costruzione. In primo senso, dunque, la decisione è arbitraria perché risulta del tutto indifferente quale decisione si prenda, tra le tante possibili e nonostante le differenze considerevoli che è ben probabile sussistano tra esse.
Arbitrarietà come infondatezza. La decisione è arbitraria in quanto non può essere né dedotta né ricavata né indirizzata sulla base di un qualche fondamento o principio superiore: «In senso normativo, la decisione è nata da un nulla»10. Ancora più chiaramente: «La decisione sovrana è il principio assoluto, e il principio assoluto non è altro che decisione sovrana»11. A seguito dell’azione diserbante del processo di secolarizzazione, la decisione – che pure si impone come fondativa di un ordine, in una sorta di destituzione istituente – non può avere altro fondamento e altro principio di legittimazione che la sua stessa efficacia, con la cui effettività, inevitabilmente contingente, essa sta e cade12.
«Con la cui effettività inevitabilmente contingente, essa sta e cade», parole definitive per disvelare tutta l’arbitrarietà e la provvisorietà di un sistema politico quale quello vigente e degli inutili ed ormai inascoltabili peana sulla democrazia perduta.
La transitorietà della forma Stato e della sacralità delle sue istituzioni parlamentari, la loro valenza atemporale, apparentemente sovrastorica, sono qui completamente messe a nudo. Senza alcuna remora e senza pietà.
Tutto è inevitabilmente destinato ad essere travolto dalle tempesta già in atto. Si tratti di pandemia, guerra o crisi economica le nostre “decisioni” dovranno essere altre e dirimenti rispetto al tempo della “guerra civile globale” già dichiarata dai governi e dagli Stati ai loro cittadini e dal capitale alla specie nel suo insieme. Anche soltanto sotto questo aspetto, la lettura di Schmitt potrebbe dunque rivelarsi ancora tutt’altro che inutile e/o superata.
Il paragone non è peregrino considerato che Schmitt ha dedicato proprio al fiorentino una delle sue opere: Machiavelli (con testo tedesco a fronte), a cura di G. Cospito, Il Nuovo Melangolo, Genova, 2014 ↩
Carl Schmitt, Teologia politica (1934) ora in C. Schmitt, Le categorie del politico, (a cura di Gianfranco Miglio e Pierangelo Schiera), il Mulino, Bologna 1972, p.33 ↩
Andrea Salvatore, Carl Schmitt. Eccezione/Decisione/ Politico/Ordine concreto/Nomos, DeriveApprodi, Roma 2020, p.7 ↩
A. Salvatore, op. cit., pp. 12-14 ↩
Ibidem, p.17 ↩
A tal proposito si veda; Jack Orlando, Sandro Moiso (a cura di), L’epidemia delle emergenze. Contagio, immaginario, conflitto, Il Galeone Editore, Roma 2020 ↩
A. Salvatore, op. cit., p.25 ↩
Ibidem, pp. 26-27 ↩
ibid., p.29 ↩
C. Schmitt, op. cit., p.56 ↩
ibidem, p.26 ↩
A. Salvatore, op. cit., pp. 30-33 ↩